Der Begriff „9 Ausnahme-Verordnung“ ist nicht eindeutig und kann sich auf verschiedene Regelungen beziehen, je nach Kontext (z. B. Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Infektionsschutz etc.). Es g... [mehr]
Art. 378 der Verordnung zum Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) lautet im italienischen Originaltext: **Art. 378 - Segnalazione di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità** 1. I veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10 del codice devono essere segnalati anteriormente e posteriormente mediante appositi pannelli quadrangolari retroriflettenti, di tipo approvato, aventi dimensioni di 50 x 50 cm, a fondo giallo con bordi e reticolato rossi, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2. I pannelli devono essere applicati in posizione verticale, perpendicolare all'asse del veicolo o del carico, in modo da risultare sempre visibili. 3. Quando la sporgenza longitudinale posteriore sia superiore ai 30 cm, devono essere applicati due pannelli, uno per ciascun lato della sporgenza. 4. I veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità devono essere segnalati anche con dispositivi supplementari di segnalazione luminosa, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Quelle: [Normattiva - D.P.R. 495/1992, Art. 378](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-16;495!vig=) Eine offizielle deutsche Übersetzung existiert nicht; der Text ist im italienischen Original maßgeblich.
Der Begriff „9 Ausnahme-Verordnung“ ist nicht eindeutig und kann sich auf verschiedene Regelungen beziehen, je nach Kontext (z. B. Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Infektionsschutz etc.). Es g... [mehr]